La Cassazione stabilisce il Diritto ad Avere l’Amante

Una sentenza che, oltre al precedente, è destinata a creare forti polemiche: la Corte di Cassazione boccia la richiesta di risarcimento e la violazione dei doveri coniugali da parte di una donna che accusava il marito di abbandono del tetto coniugale per andare con l’amante.

I FATTI

Tradimento amante

La vicenda accade a Pescara. Una coppia, dalla nascita del figlio avvenuta nel 2000, non ha più rapporti sessuali. La moglie, infatti, aveva intrapreso un vero e proprio “sciopero del sesso” , rifiutando tutti gli approcci e gli inviti del marito ad avere rapporti sessuali. L’uomo, insoddisfatto dopo mesi di rifiuto, abbandona la dimora, andando a convivere con una nuova partner.

A questo punto la moglie lo porta in tribunale con la richiesta di addebitare la colpa della separazione al marito che aveva abbandonato il tetto coniugale.

 

LA CASSAZIONE

La donna, dopo una prima sentenza a lei sfavorevole, nel 2012 ricorre alla Corte d'appello dell'Aquila.

La Corte, dopo aver ascoltato le dichiarazioni dell'uomo che aveva spiegato di "essere andato via di casa perché la situazione familiare non era più sopportabile e che dalla nascita del figlio non vi erano stati più rapporti sessuali tra i coniugi" ( circostanza, quella dello sciopero del sesso da parte della moglie, che la stessa donna non ha mai negato e che era stata confermata anche dalla sorella del marito), rifiuta l’addebito della separazione al marito, dando il dovuto peso alla "violazione dei doveri coniugali" da parte della moglie.

Non sono stati introdotti – afferma la Cassazione - elementi di prova che possano escludere la preesistenza di una situazione di esaurimento della comunità morale e affettiva fra i coniugi cui attribuire la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.  

 

LE CONSEGUENZE DELLO 'SCIOPERO DEL SESSO'

Ebbene sì, a quanto pare per la Corte di Cassazione se lei non vuole fare sesso, lui può andarsene di casa con l’amante. D'altronde, recita il diritto di famiglia, se l’interruzione della convivenza deriva da giusta causa, vale a dire tutte le volte in cui la coabitazione sia diventata intollerabile, essa non costituisce violazione dei doveri coniugali. Per la Cassazione lo sciopero del sesso era una giusta causa.

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