Disfunzioni sessuali: aspetti legali

La legge italiana nell'alveo dei diritti inviolabili annovera anche il diritto alla sessualità. In questo post analizzeremo brevemente quali effetti legali possono avere le disfunzioni sessuali in una coppia.

La legge italiana, precisamente nell'art. 2 della Costituzione, sancisce i diritti fondamentali e inviolabili della persona. Nell'alveo dei diritti inviolabili la Corte ha ricondotto sia
il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenere aspetto e fattore di svolgimento della personalità", che gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscere "per dovere di solidarietà sociale" (sent. n. 161 del 1985)
sia il diverso diritto alla libertà sessuale, poiché,
essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto" (sent. n. 561 del 1987).

Dal riconoscimento della rilevanza di tale libertà e dal suo inquadramento nell'ambito dell'art. 2, ne consegue che il mancato assolvimento dell’obbligo coniugale da parte di uno dei coniugi lede il diritto alla sessualità.

Pertanto, disfunzioni sessuali che impediscono i rapporti sessuali fra i coniugi, possono comportare il divorzio e senz’altro l’annullamento del matrimonio non consumato da parte del Tribunale ecclesiastico della Sacra Rota.

I casi per cui il matrimonio risulta annullabile fanno riferimento in particolare alle seguenti disfunzioni sessuali:
  • ad una specifica disfunzione sessuale femminile come il vaginismo (impossibilità per l'uomo di penetrare la vagina della partner per l'elevata resistenza all'apertura dei muscoli vaginali, per cui l'atto sessuale risulta doloroso e/o impossibile
  • a due disfunzioni sessuali maschili: la disfunzione erettile e l’eiaculazione precoce (soprattutto se avviene prima della penetrazione).

Non solo. Se uno dei due coniugi, prima del vincolo coniugale, non informa l'altro della propria disfunzione sessuale, per la legge reca danno al partner che con l'unione matrimoniale si aspetta anche rapporti sessuali completi e funzionali sia al godimento del piacere sia alla procreazione. Tale omissione costituisce una condotta contraria ai canoni di lealtà, correttezza e buona fede. Il partner, se preventivamente informato, potrebbe scegliere di di sposarsi.

La legge italiana prevede che tale danno, debba essere risarcito come
  • “danno biologico” (lesione dell’integrità psico fisica della persona),
  • “danno esistenziale” (compromissione della qualità della vita)
  • “danno morale” (nel caso in cui il giudice accertasse che il partner nella sua condotta omissiva, abbia commesso un reato).

In questa procedura, entrano in gioco non solo i giudici ma anche esperti in psicopatologia forense, psicologi e medici legali, psicoterapeuti e psichiatri, che grazie alle loro competenze

  • accertano la presenza della disfunzione sessuale,
  • ne stabiliscono la causa (psicologica o organica) che la produce,
  • ne datano l’esordio,
  • ne pronosticano l’eventuale perpetuità,
  • ne calcolano il valore monetario e relazionare con una parere scritto (consulenza tecnica).

Questi gli aspetti e gli esiti principali delle disfunzioni sessuali dal punto di vista legale in base alla vigente giurisprudenza.

Nel prossimo articolo ne valuteremo gli aspetti dalle disfunzioni sessuali da un punto di vista più prettamente sessuologico.

 

FONTE: Dott. Paolo Zucconi, Sessuologo clinico e Psicoterapeuta comportamentale - Udine

* Le informazioni contenute in questo post hanno esclusivamente scopo informativo e non sostituiscono il parere del medico.
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